Ministero dell’Istruzione – Nota rientro a scuola del 26 aprile 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n.

Data:
23 Aprile 2021

Ministero dell’Istruzione – Nota rientro a scuola del 26 aprile 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”. Il ministero dell’istruzione con nota 624 del 23 aprile 2021 indica gli aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche.

Attività scolastica e didattica in presenza in tutte le scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado, sull’intero territorio nazionale

L’articolo 3, comma 1, del decreto legge n 52 dispone che “dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado”.

Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche in tutta Italia, anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le classi e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Percentuali di attività scolastica e didattica in presenza nelle scuole secondarie di II grado

A partire dal 26 aprile e fino al termine dell’anno scolastico in corso:
– le scuole secondarie di secondo grado in zona rossa garantiscono le lezioni in presenza per almeno il 50% e fino a un massimo del 75% dell’intera popolazione studentesca.

– le scuole secondarie di secondo grado in zona arancione o gialla garantiscono invece le lezioni in presenza per almeno il 70% e fino a un massimo del 100% dell’intera popolazione studentesca.
Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa e in relazione al rischio sanitario definito per il territorio, individueranno le modalità concrete con cui accogliere a scuola un numero crescente di studenti, comunque entro le fasce percentuali indicate dal legislatore.
Il ministero raccomanda che “venga riservata una quota di didattica in presenza maggiore agli studenti che frequentano le classi iniziali e finali dei cicli scolastici, anche al fine di meglio accompagnare la preparazione agli esami di Stato”.

Attività laboratoriali e inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
L’art, 3, comma 3 del nuovo decreto conferma quanto già previsto dalle norme precedenti e, in particolare, che “Nella zona rossa, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del
Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Distanziamento, mascherine
Ovviamente, così come fin dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021, le istituzioni scolastiche continueranno ad operare secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza – n. 87 del 6 agosto 2020 – sottoscritto con le Organizzazioni sindacali.
Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza di assicurare l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, nonché la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione.

Per quanto riguarda le mascherine, il ministero ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 2021).

Ai dirigenti scolastici e ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto continuare ad accompagnare i propri studenti nell’adozione di comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale emergenza.
In tema di sicurezza sul lavoro, qualora non ancora provveduto, si rammenta la necessità che le istituzioni scolastiche nominino il medico competente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Si rinvia, infine, a quanto indicato nella menzionata nota di questo Dipartimento n. 491 del 6 aprile u.s. circa l’opportunità che gli Uffici e le istituzioni scolastiche mantengano ogni utile collaborazione con le Regioni e le competenti Autorità sanitarie per la realizzazione, sempre su base volontaria, di iniziative di screening e tracciamento finalizzate ad accrescere le condizioni di sicurezza.

Interventi per l’incremento della percentuale di studenti in presenza nelle scuole del II ciclo
L’evoluzione della situazione sanitaria consente di assicurare lo svolgimento ordinario delle attività didattiche attraverso la previsione di una percentuale più ampia, rispetto a quella finora consentita, di studenti ammessi alla frequenza in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado.
Al fine di favorire il raccordo tra articolazione oraria delle lezioni ed erogazione del servizio dei trasporti e, quindi, di agevolare il trasferimento in sicurezza degli studenti in vista dell’incremento della popolazione scolastica in movimento alla ripresa delle lezioni in presenza, gli Uffici scolastici regionali continueranno ad assicurare la piena collaborazione con gli Enti locali nell’ambito dei Tavoli di coordinamento costituiti presso le Prefetture con dPCM 3 dicembre 2020. Sarà inoltre loro cura
garantire il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali e raccogliere ogni utile proposta volta a migliorare le condizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza del personale scolastico.
Le scuole sono chiamate a un ulteriore impegno che consenta, attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di flessibilità e alle misure predisposte dalla normativa emergenziale, di garantire in sicurezza la più ampia partecipazione possibile alla didattica in presenza.

In considerazione delle condizioni climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo consenta, si richiama la possibilità che le attività didattiche siano svolte all’aperto. Esistono già tante esperienze e reti che, negli anni, hanno prodotto materiali utili a favorire la realizzazione della “scuola all’aperto”. In questa sede ci si limita a risaltare la valenza inclusiva – non solo per i primi gradi di istruzione – dell’osservazione della natura, dell’apprendimento tramite l’esperienza diretta,
dell’esercizio della coltivazione, dell’orienteering …. La “scuola all’aperto” costituisce inoltre occasione di cura dei “mali” sofferti per la pandemia e di socializzazione dell’apprendimento anche con il mondo circostante.

 

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Ultimo aggiornamento

23 Aprile 2021, 00:00