Consiglio dei Ministri_Legge 83 del 30 luglio 2020
In Gazzetta Ufficiale il decreto legge che proroga lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020.
Data:
4 Agosto 2020
In Gazzetta Ufficiale il decreto legge che proroga lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020. Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 luglio scorso, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio scorso.
Il provvedimento proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni del decreto legge n.19 e decreto legge n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Di seguito una sintesi dei contenuti del decreto.
Proroga stato di emergenza
Il Decreto proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e lo stato di emergenza.
Proroga termini reclutamento e permanenza in servizio personale sanitario
Il decreto interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
Proroga termini potenziamento reti assistenza territoriale, aree sanitarie temporanee, unità speciali di continuità assistenziale
Tra le proroghe dei termini per specifiche misure, il decreto contiene anche quelle per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale.
Disposizioni straordinarie
Il provvedimento contiene disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia scolastica.
Restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.
Ultimo aggiornamento
4 Agosto 2020, 00:00