DPCM N.52 del 16/06/2020

• Potranno fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti l’1/9/2020, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente ai sensi degli articoli 19-22, DL n.

Data:
17 Giugno 2020

DPCM N.52 del 16/06/2020

• Potranno fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti l’1/9/2020, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente ai sensi degli articoli 19-22, DL n. 18/2020.

• Le domande di Cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario devono essere presentate, a pena decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione i termini di presentazione delle domande sono spostati al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del DL n. 52/2020, purché tale data (17/7) sia posteriore al termine ordinario di presentazione delle domande. La previsione di un termine decadenziale di presentazione delle domande comporta il venir meno della sanzione prevista per le domande presentate tardivamente e per le quali «l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione».

• Il termine di presentazione delle domande (comprese le domande CISOA) riferite a periodi sospensione/riduzione con inizio tra il 23/2/2020 e il 30/4/2020 è fissato, a pena di decadenza, 15/7/2020 (anziché il 31/5/2020). La previsione di un termine decadenziale di presentazione delle domande comporta il venir meno della sanzione prevista per le domande presentate tardivamente e per le qui «l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione». La presentazione delle domande, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorno dall’entrata in vigore del DL 52/2020.

• Indipendentemente dal periodo di riferimento, nel caso di datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque, con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, resta possibile la presentazione della domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento concessione emanato dall’amministrazione competente.

• In caso di pagamento diretto della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione termini di presentazione delle domande sono spostati al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del DL n. 52/2020, purché tale data (17/7) sia posteriore al termine ordinario di presentazione delle domande. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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Ultimo aggiornamento

17 Giugno 2020, 00:00