Descrizione
Con lâOrdinanza n.9 dellâ1/07/2024, il Sindaco
ORDINA:
durante il periodo di grave pericolositĂ dalla data del 15 giugno fino al 15 ottobre 2024, nelle zone boscate e nelle aree ad esse assimilate ai sensi dellâart. 4 della L.R. n° 39/2002 ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli, artigianali, industriali o incolti
IL DIVIETO DI:
âą accendere fuochi di ogni genere
âą gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
âą mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
âą abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali;
âą usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
âą usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
âą aprire o ripulire i viali parafuoco con lâuso del fuoco;
âą esercire attivitĂ pirotecnica, accendere fuochi dâartificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonchĂ© altri articoli pirotecnici;
âą fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
âą transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilitĂ non asfaltata allâinterno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivitĂ agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
DISPONE:
su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui allâart. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attivitĂ pirotecnica, accendere fuochi dâartificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonchĂ© altri articoli pirotecnici.
Il Sindaco puĂČ autorizzare attivitĂ pirotecniche, inclusi lanci di lanterne volanti, in aree non a rischio di incendio boschivo. Questo Ăš possibile solo se lâazienda fornisce documentazione che attesti la presenza di mezzi e squadre antincendio idonei. Prima dellâinizio, il Sindaco, tramite la Polizia municipale, verificherĂ sul posto la presenza e lâefficacia di questi presidi. Se i presidi risultano inadeguati o le condizioni meteo aumentano il rischio di incendio, il Sindaco sospenderĂ o annullerĂ lâattivitĂ .
I proprietari, affittuari e conduttori di campi coltivati a cereali e foraggio devono creare, al termine della mietitura o dello sfalcio, fasce protettive di almeno 5 metri intorno e allâinterno delle superfici coltivate, libere da vegetazione, per prevenire la propagazione del fuoco.
In aree urbane periferiche, devono realizzare fasce protettive di almeno 5 metri lungo tutto il perimetro del confine, prive di materiale secco. Ă vietato accendere fuochi per bruciare stoppie e residui vegetali nei boschi, terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree, terreni abbandonati, ai bordi delle strade e in un raggio di 100 metri dai boschi durante il periodo di massima pericolositĂ .
Nei terreni incolti, abbandonati o a riposo, Ăš vietato bruciare la vegetazione spontanea. Inoltre, devono essere realizzate fasce protettive di almeno 5 metri lungo tutto il perimetro del fondo, libere da residui vegetali, per evitare la propagazione degli incendi.
PRESCRIVE:
i proprietari, affittuari e conduttori di boschi devono ripristinare e pulire i viali parafuoco, specialmente lungo i confini con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. Chi possiede superfici boscate vicino a insediamenti residenziali, turistici o produttivi deve mantenere a proprie spese una fascia protettiva di almeno cinque metri, libera da vegetazione secca e rovi. In caso di grave incuria, si effettuano spalcature e potature. Queste attivitĂ sono soggette a norme statali e regionali.
I gestori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive devono mantenere efficienti le fasce di protezione e avere piani di evacuazione con punti di raccolta liberi e accessibili. Devono adottare sistemi antincendio conformi alle norme di sicurezza.
Per i fabbricati in aree vegetate a rischio incendio, deve essere garantita una fascia di protezione adeguata per prevenire incendi, assicurando la discontinuitĂ della vegetazione. I serbatoi di gas fuori terra devono avere una fascia di sicurezza di almeno cinque metri, priva di sterpaglie.
I proprietari di terreni adiacenti ai boschi e strade sono responsabili per danni causati da negligenza o mancato rispetto delle norme. Le trasgressioni comportano sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Le forze di polizia e gli enti territoriali sono incaricati di far rispettare questa ordinanza e le leggi sugli incendi boschivi.