Ordinanza Prescrizioni Antincendio 2024

Con l’Ordinanza n.9 dell’1/07/2024, il Sindaco ORDINA: durante il periodo di grave pericolosità dalla data del 15 giugno fino al 15 ottobre 2024, nelle zone boscate e nelle aree ad esse assimilate ai sensi dell’art.

Data:
7 Luglio 2024

Ordinanza Prescrizioni Antincendio 2024

Con l’Ordinanza n.9 dell’1/07/2024, il Sindaco

ORDINA:

durante il periodo di grave pericolosità dalla data del 15 giugno fino al 15 ottobre 2024, nelle zone boscate e nelle aree ad esse assimilate ai sensi dell’art. 4 della L.R. n° 39/2002 ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli, artigianali, industriali o incolti

IL DIVIETO DI:

• accendere fuochi di ogni genere

• gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
• mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
• abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
• fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

DISPONE:

su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco può autorizzare attività pirotecniche, inclusi lanci di lanterne volanti, in aree non a rischio di incendio boschivo. Questo è possibile solo se l’azienda fornisce documentazione che attesti la presenza di mezzi e squadre antincendio idonei. Prima dell’inizio, il Sindaco, tramite la Polizia municipale, verificherà sul posto la presenza e l’efficacia di questi presidi. Se i presidi risultano inadeguati o le condizioni meteo aumentano il rischio di incendio, il Sindaco sospenderà o annullerà l’attività.

I proprietari, affittuari e conduttori di campi coltivati a cereali e foraggio devono creare, al termine della mietitura o dello sfalcio, fasce protettive di almeno 5 metri intorno e all’interno delle superfici coltivate, libere da vegetazione, per prevenire la propagazione del fuoco.

In aree urbane periferiche, devono realizzare fasce protettive di almeno 5 metri lungo tutto il perimetro del confine, prive di materiale secco. È vietato accendere fuochi per bruciare stoppie e residui vegetali nei boschi, terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree, terreni abbandonati, ai bordi delle strade e in un raggio di 100 metri dai boschi durante il periodo di massima pericolosità.

Nei terreni incolti, abbandonati o a riposo, è vietato bruciare la vegetazione spontanea. Inoltre, devono essere realizzate fasce protettive di almeno 5 metri lungo tutto il perimetro del fondo, libere da residui vegetali, per evitare la propagazione degli incendi.

PRESCRIVE:

i proprietari, affittuari e conduttori di boschi devono ripristinare e pulire i viali parafuoco, specialmente lungo i confini con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. Chi possiede superfici boscate vicino a insediamenti residenziali, turistici o produttivi deve mantenere a proprie spese una fascia protettiva di almeno cinque metri, libera da vegetazione secca e rovi. In caso di grave incuria, si effettuano spalcature e potature. Queste attività sono soggette a norme statali e regionali.

I gestori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive devono mantenere efficienti le fasce di protezione e avere piani di evacuazione con punti di raccolta liberi e accessibili. Devono adottare sistemi antincendio conformi alle norme di sicurezza.

Per i fabbricati in aree vegetate a rischio incendio, deve essere garantita una fascia di protezione adeguata per prevenire incendi, assicurando la discontinuità della vegetazione. I serbatoi di gas fuori terra devono avere una fascia di sicurezza di almeno cinque metri, priva di sterpaglie.

I proprietari di terreni adiacenti ai boschi e strade sono responsabili per danni causati da negligenza o mancato rispetto delle norme. Le trasgressioni comportano sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Le forze di polizia e gli enti territoriali sono incaricati di far rispettare questa ordinanza e le leggi sugli incendi boschivi.

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

19 Settembre 2024, 19:41